Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 2 del codice civile, la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».
      2. I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 del codice civile sono abrogati.
      3. L'articolo 90 del codice civile è abrogato.
      4. L'articolo 165 del codice civile è abrogato.
      5. Il capo II del titolo X del libro primo del codice civile, costituito dall'articolo 390 e dagli articoli da 392 a 397, è abrogato.